Descrizione

Se il pagamento della multa viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30 % ad esclusione delle spese di accertamento e di notifica che, se presenti, dovranno sempre essere corrisposte per intero.
Tale agevolazione è valida per tutte le tipologie di pagamento ad eccezione delle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida. L'utente può liberamente decidere di non avvalersi dello sconto e pagare il minimo edittale.
Approfondimenti
Il pagamento è ammesso nei seguenti modi
- tramite il portale https://imperia.multeonline.it
- presso i prestatori di servizi di pagamento abilitati a PagoPA (come uffici postali, tabaccherie, ricevitorie, banche, di cui l'elenco completo è visionabile su www.pagopa.gov.it)
- pagando tramite bonifico bancario avente IBAN IT64J0538710502000004481442 intestato a "Comune di Imperia – Comando Polizia Locale". Nella causale dovranno essere sempre indicati il numero del verbale e la targa del veicolo. Una copia del pagamento dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: nucleo_contenzioso@comune.imperia.it
Entro 60 dalla contestazione o notificazione della violazione è possibile proporre ricorso, in carta libera, indirizzato al Prefetto di Imperia, con sede in viale Matteotti 147 – 18100 Imperia, mediante lettera raccomandata a/r o tramite PEC all’indirizzo protocollo.prefim@pec.interno.it.
Con il ricorso possono essere presentati scritti difensivi e documenti e può essere chiesta l’audizione personale.
Entro il termine di trenta giorni (sessanta se il ricorrente risiede all’estero) dalla contestazione o notificazione della violazione può essere proposta opposizione al Giudice di Pace di Imperia, con sede in via Garessio 58 – 18110 Imperia, o tramite PEC all’indirizzo
gdp.imperia@giustiziacert.it previo pagamento del contributo unificato. In caso di ricorso al Giudice di Pace la sospensione dell’efficacia del verbale impugnato deve essere disposta dal Giudice.
Qualora entro i termini previsti non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale oltre alla spese del procedimento, ai sensi del Decreto legislativo (Stato Italiano) del 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.
